Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 11/12/1933 n. 1775

articolo. Decorso l'uno o l'altro termine il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito. Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni decorre dalla data dell'accordo, di cui deve essere data comunicazione al ministro dei lavori pubblici. In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra i comuni ed il prezzo di es- sa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, sono determinati dal ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore. Quanto alla mi- sura del tasso d'interesse si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 53. Quando l'energia sia trasportata oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei predetti comuni rivieraschi, il ministro delle finanze, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire con proprio decreto, a favore degli enti locali, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire due per ogni cavallo dinamico nominale. Questo canone decorre da quando sia iniziato il trasporto ai sensi del comma precedente, e nelle annualità successive avrà la stessa scadenza del canone governativo. Esso è ripartito fra i comuni rivieraschi con decreto del ministro delle finanze, e non deve eccedere per ciascun comune l'ammontare delle spese obbligatorie risultante dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione. Per la parte di energia che sia trasportata fuori della provincia è attribuito all'amministrazione provinciale il sopracanone nella misura di un quarto ed i rimanenti tre quarti sono ripartiti fra i comuni come nel comma precedente. Nel caso di derivazioni che importino grandi opere, o quando le acque pubbliche siano restituite in un corso o bacino diverso da quello da cui son derivate, il ministro delle finanze, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce quali comuni e province, e in quale misura, possa spettare il sovracanone.

Art. 54. Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici, qualora si verifichino interruzioni o sospensioni ingiustificate, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, fatti eseguire i controlli e le contestazioni del caso, diffida l'utente ad eseguire, entro congruo termine, le riparazioni necessarie. Ove l'utente non provveda entro il termine prefisso, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore e di concerto col ministro delle finanze, può disporre l'esercizio di ufficio a spese dell'utente, previa presa di possesso delle opere principali ed accessorie, ricadenti entro e fuori l'ambito demaniale. Lo stesso provvedimento può essere applicato nel caso di derivazioni esercitate abusivamente o in contravvenzione alle norme della presente legge. L'utente è obbligato a porre a disposizione del ministero dei lavori pubblici il personale addetto al funzionamento dell'impianto. Prima che sia iniziato l'esercizio di ufficio, il genio civile redige, in contraddittorio con l'interessato, o, in mancanza, con l'assistenza di due testimoni, l'inventario dell'impianto. Il rendiconto dell'esercizio di ufficio è approvato dal ministro dei lavori pubblici, che dispone il pagamento all'utente dei proventi netti quando la gestione sia stata attiva. Quando invece la gestione sia stata passiva, il rendiconto è approvato dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, il quale ultimo dispone la riscossione, a carico dell'utente, delle maggiori spese occorse, con le norme indicate nell'art. 39 della presente legge. Nel caso previsto al secondo comma del presente articolo, i proventi netti sono depositati alla cassa depositi e prestiti, fino a definitivo regolamento dei rapporti tra l'amministrazione e colui che ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione. Quando trattisi di impianti in servizio delle ferrovie dello stato, l'esercizio degli impianti stessi può essere affidato al ministero delle comunicazioni ed in tal caso esso provvede a quanto è disposto nei comma quarto, quinto e sesto. Contro i provvedimenti emanati a termini del presente articolo non è ammesso altro ricorso che quello per legittimità dinanzi al tribunale superiore delle acque pubbliche.

Art. 55. Gli utenti di acque pubbliche decadono dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica:

a) per non uso durante un triennio consecutivo;

b) per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica;

c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione e utilizza zione;

d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;

e) per mancato pagamento di tre annualità del canone;

f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;

g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'articolo 20. Il ministro dei lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il consiglio superiore, ha facoltà di prorogare i termini di cui alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo nell'esecuzione delle opere. La proroga può essere subordinata, sentito il consiglio superiore, alla revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze. Previa contestazione all'interessato nel caso indicato alla lettera a), e previa diffida, nei casi di cui alle lettere b), c), d), da parte del ministero dei lavori pubblici e nel caso della lettera e) da parte del ministero delle finanze, la de- cadenza è pronunciata con decreto motivato del ministro dei lavori pubblici che nei casi contemplati nelle lettere a), b), c), d) deve essere preceduto da parere del consiglio superiore. Tale decreto è emanato di concerto col ministro delle finanze allorchè trattisi d'impianti che passano allo stato. Il decreto è notificato all'utente decaduto e comunicato al ministro delle finanze. Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza o alla data della notifica della rinuncia. Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni, decadono di diritto.

Art. 56. Compete all'ingegnere capo del genio civile la facoltà di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purché:

-1/a la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a minuto secondo;

- 2/a non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;

-3/a non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti. Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza può essere accordata anche quando la presa d'acqua si effettui con modalità diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai numeri 2 e 3. La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione, per la durata non maggiore di un anno, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

Art. 57. Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti corsi d'acqua e i bacini imbriferi del regno provvede il servizio idrografico, istituito alla dipendenza del ministro dei lavori pubblici. Il servizio idrografico comprende:

-l'ufficio idrografico per il territorio di competenza del magistrato alle acque delle province venete e di mantova;

-l'ufficio idrografico per il bacino del po;

-le sezioni autonome per il rimanente territorio del regno. Il consiglio superiore dei lavori pubblici, a mezzo di un ufficio centrale, esercita funzioni di vigilanza generale su tutto il servizio idrografico del regno. Agli uffici e sezioni del servizio idrografico è affidato di regola, nelle rispettive giurisdizioni, lo studio dei bacini imbriferi e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande od esercizio di utilizzazioni d'acqua e per i progetti e la esecuzione d'importanti lavori idraulici e di bonifica.

CAPO II. CONSORZI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE.

Art. 58. A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa dal corso di acqua pubblica, anche se godute da diversi utenti, costituiscono una utenza unica complessiva e sono rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o la comunione degli utenti.

Art. 59. Per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio delle utenze, il governo del re ha facoltà di riunire obbligatoriamente in consorzio, con l'intervento di rappresentanti dell'amministrazione dello stato, tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d'acqua nonché coloro sulle cui richieste di concessione d'acqua il consiglio superiore dei lavori pubblici siasi favorevolmente pronunziato in via definitiva. La costituzione del consorzio obbligatorio può essere promossa da uno o più interessati o aver luogo di ufficio. Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione del consorzio avverrà nei modi previsti dalle leggi sulla bonifica integrale.

Art. 60. I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare al- la relativa istanza:

a) il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi;

b) l'elenco delle utenze da consorziare;

c) il progetto del reparto provvisorio delle spese;

d) il piano finanziario per l'ammortamento della spesa a carico del consorzio;

e) lo schema di statuto del consorzio.

Art. 61. Il ministro dei lavori pubblici può nominare commissari straordinari con l'incarico di predisporre i documenti necessari per la costituzione di ufficio dei consorzi obbligatori.

Art. 62. Il ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione, a mezzo del genio civile e secondo le norme da stabilire nel regolamento, dell'elenco di coloro che debbono essere consorziati a termini dell'art. 59, del piano tecnico delle opere, nonché del piano finanziario e del reparto provvisorio delle spese, con lo schema dello statuto del consorzio, fissando un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni o reclami da parte degli interessati. Sentito il consiglio superiore, il ministro dei lavori pubblici promuove il decreto reale per la costituzione del consorzio obbligatorio. Quando del consorzio debba far parte il demanio dello stato, il decreto emanato di concerto col ministro delle finanze.

Art. 63. Il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio ne fissa gli scopi specifici ed limiti di azione, approvando lo statuto. Contro tale decreto è ammesso ricorso, anche per il merito, al tribunale superiore delle acque pubbliche.

Art. 64. Col decreto di costituzione o con successivi decreti del ministro dei lavori pubblici, con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 62, so- no approvati l'elenco degli enti consorziati, il catasto degli immobili serviti dalle utilizzazioni consorziate e i criteri per il riparto provvisorio e definitivo della spesa tra gli appartenenti al consorzio. I provvedimenti che determinano gli immobili soggetti al contributo consorziale debbono essere trascritti a cura dell'amministrazione del consorzio.

Art. 65. Lo statuto determina, tra l'altro, le norme per la validità delle adunanze del- l'assemblea generale degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli organi del consorzio, stabilendone la competenza. Nel consiglio d'amministrazione possono essere chiamati a far parte i rappresentanti dello stato, delle province interessate, delle confederazioni degli enti sindacali ed eventualmente dell'associazione nazionale dei consorzi di bonifica e d'irrigazione, per i consorzi cui essa è preposta. Il loro numero non può eccedere quello dei rappresentanti degli utenti. Il presidente è nominato con decreto del ministro dei lavori pubblici. Il voto del presidente ha prevalenza qualora si verifichi parità di voti tra i componenti il consiglio di amministrazione del consorzio.

 

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